Senza Glutine e legislazione: cosa sta cambiando?
Il 17 maggio 2016 è stato pubblicato il decreto legge sulle etichette senza glutine; per l’esattezza il decreto legge riguarda l’Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001.
Tale decreto legge recepisce il nuovo regolamento europeo, il 609/2013 UE, che è entrato in vigore in Italia il 20 luglio scorso.
E’ stato quindi abrogato il precedente regolamento europeo, il 41/2009.
Il decreto dell’8 giugno 2001, conosciuto anche come decreto Veronesi, è stato quindi integrato e consolidato, in relazione agli alimenti senza glutine per i celiaci e le persone intolleranti al glutine.
Inoltre, per garantire sufficiente chiarezza per la dicitura senza glutine e con basso contenuto di glutine è stato pubblicato il regolamento di esecuzione 828/2014, che ha una sua genesi.
Questo regolamento di esecuzione è molto importante, poiché rafforza il concetto che le etichette debbano essere esaustive, ma di semplice comprensione, e si inserisce, assieme ai decreti legge e agli altri regolamenti, nella legislazione riguardante gli allergeni.
Il fatto che i prodotti senza glutine siano destinati ad un regime dietetico, o meglio ad un regime alimentare preciso, rientra in un altro regolamento, il Regolamento 1169/2011.
Un ulteriore regolamento modifica il precedente ed è il Regolamento 1155/2013 e va a chiarire ulteriormente le modalità con cui fornire le informazioni al consumatore riguardo il senza glutine o il basso contenuto di glutine.
Da tutti questi regolamenti si arriva quindi al regolamento di esecuzione 828/2014 e si arriva al suo recepimento in Italia.
Di fatto, la dicitura senza glutine (limite <20 ppm) resta e rafforza la sua importanza, rimanendo completamente distinta dalla dicitura con basso contenuto di glutine (limite <100 ppm).
Il divieto di utilizzare il claim senza glutine per alimenti naturalmente privi di glutine, che rispettano in toto il regolamento 1169/2011 e suoi successivi emendamenti e modifiche, è stato mantenuto.
La dicitura adatto ai celiaci o adatto agli intolleranti al glutine va sempre utilizzata in accompagnamento con il claim senza glutine (limite <20 ppm), requisito fondamentale.
I prodotti senza glutine erogabili dal SSN e acquistabili dai celiaci certificati tramite il buono devono essere sempre iscritti nell’apposito registro degli alimenti erogabili, ma perdono la dicitura “dietetico”.
Per essere iscritti nel registro degli alimenti erogabili dal SSN è richiesto il claim senza glutine, accompagnato da diciture accessorie “specificatamente formulato per celiaci” o “specificatamente formulato per intolleranti al glutine”.
Tali diciture possono essere utilizzate
qualora l’alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:
a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure
b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.
come si può leggere nel comma 3 dell’articolo 3 del regolamento 828/2014.
Comunque, il claim senza glutine indica tutti quei prodotti nei quali il limite <20 ppm è rispettato. Tali prodotti sono adatti all’alimentazione del celiaco, del gluten sensitive e di tutti coloro che devono seguire una dieta senza glutine.
Viene chiarito anche il discorso avena: l’avena in quanto materia prima, che sia contenuta in prodotti senza glutine o in prodotti a basso contenuto di glutine, deve rispettare il limite <20 ppm. Stesso discorso vale per le sue varietà incrociate.
Ulteriori chiarimenti ministeriali potranno essere necessari riguardo gli stabilimenti e gli esercenti del senza glutine. A tal proposito, sia come area di informazione scientifica sia come associazione, GFTL seguirà con molta attenzione gli eventuali aggiornamenti.
E’ bene sottolineare che tutti i decreti legge e i regolamenti hanno come fine ultimo la garanzia di una corretta informazione per i consumatori, evitando la confusione sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, fornite dagli operatori del settore alimentare.